Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 introduce obblighi di trasparenza per i contenuti generati o manipolati con intelligenza artificiale. Marcature tecniche, avvisi al pubblico e controllo editoriale richiedono interventi distinti lungo la filiera.
L’applicazione dell’articolo 50 dell’AI Act porta la trasparenza dei contenuti generati con intelligenza artificiale dentro i processi ordinari di piattaforme, redazioni, agenzie e creator professionali. Le regole si applicano dal 2 agosto 2026 e distinguono gli obblighi dei provider da quelli dei soggetti che impiegano i sistemi e pubblicano i risultati.

La distinzione è essenziale perché marcatura tecnica e comunicazione al pubblico svolgono funzioni diverse. Da una parte occorre rendere determinati output riconoscibili dalle macchine come artificiali o manipolati. Dall’altra, in alcuni contesti, chi pubblica deve informare le persone in modo chiaro e distinguibile. Un watermark incorporato nel file e un’etichetta visibile al lettore possono quindi convivere, senza essere considerati strumenti equivalenti.
Che cosa devono fare i provider
I provider di sistemi che generano contenuti sintetici in formato audio, immagine, video o testo devono assicurare che gli output siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabile come artificiale o manipolato. Il regolamento richiede soluzioni efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, tenendo conto della fattibilità tecnica, delle caratteristiche dei diversi contenuti, dei costi e dello stato dell’arte.

La marcatura può essere realizzata attraverso metadati, watermark o altre tecniche di provenienza digitale. L’AI Act definisce il risultato da raggiungere e lascia spazio all’evoluzione degli standard. Questa impostazione evita di vincolare la conformità a una singola tecnologia, un aspetto rilevante in un settore nel quale formati, modelli generativi e sistemi di distribuzione cambiano rapidamente.
Sono previste condizioni specifiche per gli strumenti che svolgono funzioni di assistenza alla modifica standard e per quelli che non alterano in misura sostanziale i dati inseriti o il loro significato. La valutazione dipende quindi dal funzionamento concreto del sistema e dal tipo di trasformazione eseguita, non dalla semplice presenza di una funzione basata sull’AI.
Gli obblighi per chi utilizza e pubblica i contenuti
Il regolamento usa il termine “deployer” per indicare, in sintesi, il soggetto che impiega un sistema di AI sotto la propria autorità. Per media, imprese e creator professionali questa figura coincide spesso con chi commissiona, approva o diffonde il contenuto, anche quando il modello generativo appartiene a un fornitore esterno.
I deployer devono dichiarare la natura artificiale o manipolata di immagini, audio e video che costituiscono deepfake. La comunicazione deve essere chiara, distinguibile e presentata al più tardi al momento della prima esposizione del pubblico. Vanno inoltre rispettati i requisiti europei di accessibilità, così che l’informazione possa essere compresa anche attraverso tecnologie assistive.
Per opere artistiche, creative, satiriche o di finzione, la comunicazione può essere adattata al contesto. L’obiettivo è informare sull’intervento dell’AI senza compromettere la fruizione dell’opera. Titoli di coda, schede descrittive e indicazioni associate al contenuto sono possibili modalità applicative, da valutare in relazione al formato e al canale di distribuzione.
Una disciplina specifica riguarda i testi generati o manipolati con AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. In questi casi è prevista una dichiarazione della natura artificiale del testo. Il criterio riguarda la finalità informativa e il tema trattato: uno stesso strumento può quindi produrre contenuti soggetti a condizioni differenti a seconda dell’uso editoriale.
Il ruolo del controllo editoriale
L’obbligo di dichiarazione per i testi di interesse pubblico non si applica quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. Questa previsione ha una rilevanza diretta per giornali, editori digitali e organizzazioni dotate di processi formali di approvazione.
Il controllo editoriale acquista così una funzione operativa precisa. Le organizzazioni devono poter identificare chi verifica il contenuto, chi ne autorizza la diffusione e chi assume la responsabilità finale. Procedure documentate, ruoli definiti e registrazioni delle approvazioni aiutano a distinguere l’assistenza automatizzata dalla pubblicazione priva di supervisione.
La disposizione non impone di rinunciare alla trasparenza volontaria. Una redazione può scegliere di spiegare l’impiego dell’AI anche quando dispone di controllo umano e responsabilità editoriale, soprattutto se lo strumento ha avuto un ruolo sostanziale nella costruzione del contenuto. La scelta può rientrare nella politica editoriale, purché le informazioni siano comprensibili e coerenti tra i diversi canali.
Il codice europeo e il rapporto con la legge
Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato il Code of Practice on Transparency of AI-generated Content. Il codice è volontario e offre a provider e deployer indicazioni per applicare gli obblighi di trasparenza. L’adesione può contribuire a dimostrare la conformità, mentre gli obblighi giuridici continuano a derivare direttamente dall’AI Act.
Questa distinzione evita di attribuire a ogni indicazione tecnica del codice lo stesso valore di una norma. Il regolamento stabilisce i doveri generali; il codice, le linee guida e gli standard tecnici aiutano a tradurli in pratiche compatibili tra servizi diversi. La Commissione ha inoltre indicato chiarimenti transitori per alcuni sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, con una finestra che può estendersi fino a dicembre 2026 per specifici obblighi di marcatura. Le aziende devono verificare se tali condizioni riguardano effettivamente i propri sistemi.
Perché il bollino visibile non esaurisce la conformità
L’espressione “bollino AI” sintetizza soltanto una parte del nuovo quadro. Un avviso visibile risponde all’esigenza di informare il pubblico, mentre la marcatura leggibile dalle macchine permette a piattaforme e strumenti di verifica di riconoscere la provenienza del file. La gestione corretta richiede che entrambe le informazioni restino associate al contenuto durante esportazione, modifica e distribuzione.
Un’immagine può perdere i metadati durante la conversione del formato. Un video può essere ricomposto all’interno di un programma di montaggio. Un contenuto può passare dal generatore a un social network attraverso più servizi. Provider, agenzie e piattaforme devono quindi verificare la tenuta delle marcature lungo l’intera catena tecnica, valutando anche che cosa accade dopo il download o la rielaborazione.
Come organizzare un flusso editoriale coerente
Il primo intervento utile consiste nel censire gli strumenti generativi impiegati e le tipologie di output prodotte. Occorre sapere quali servizi generano testo, immagini o contenuti audiovisivi, quali marcature applicano e se tali informazioni vengono conservate dai programmi utilizzati nelle fasi successive.

Segue la classificazione degli usi. Un’immagine illustrativa, un testo destinato a informare su un tema di interesse pubblico e un’opera narrativa possono ricadere in condizioni differenti. Una procedura interna dovrebbe collegare ciascuna categoria al livello di revisione, all’eventuale disclosure e alla persona responsabile dell’approvazione.
Le etichette possono essere predisposte attraverso formule semplici e coerenti, adattate al mezzo. L’informazione dovrebbe comparire vicino al contenuto o nel primo momento utile di esposizione, con una formulazione accessibile anche su schermi piccoli e interfacce audio. Le piattaforme che distribuiscono grandi quantità di materiali possono integrare questi passaggi direttamente nei moduli di pubblicazione.
Un ulteriore livello riguarda i rapporti con i fornitori. Contratti e condizioni di servizio dovrebbero chiarire quali marcature vengono inserite, quanto sono resistenti alle modifiche e quali dati di provenienza accompagnano gli output. Questa verifica è particolarmente importante quando un’organizzazione utilizza strumenti diversi per generazione, montaggio e pubblicazione.
La formazione completa il processo. Giornalisti, social media manager, designer e collaboratori devono riconoscere quando serve una disclosure, sapere dove inserirla e comprendere il valore dei metadati tecnici. Una procedura efficace deve restare abbastanza semplice da essere applicata nel lavoro quotidiano, anche in presenza di tempi editoriali ridotti.
Per media e creator, l’AI Act trasforma la trasparenza in una caratteristica strutturale della produzione digitale. La conformità dipende dalla capacità di coordinare tecnologia, controllo umano e responsabilità editoriale. Le organizzazioni che integrano questi elementi nei propri flussi possono continuare a usare gli strumenti generativi con maggiore chiarezza verso il pubblico e con una gestione più ordinata dell’intera filiera dei contenuti.
Fonti
- AI Act, ecco i nuovi obblighi per provider, media e creator
- Commission publishes Code of Practice on marking and labelling AI-generated content
- CL2024R1689EN0010010.0001.3bi_cp 1..1

