Nel caso Like Company, l’avvocato generale indica quando il recupero di notizie e il loro riutilizzo nelle risposte possono violare i diritti editoriali. È un orientamento non vincolante, in attesa della sentenza.
Le risposte dei chatbot che consultano il web portano davanti alla giustizia europea una questione concreta: a quali condizioni possono recuperare articoli giornalistici e utilizzarli per rispondere agli utenti? Il 3 novembre 2026 l’avvocato generale Maciej Szpunar ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-250/25, Like Company, dedicata all’impiego di pubblicazioni online da parte di Google Gemini. Secondo il parere, alcune modalità di accesso e riutilizzo possono violare i diritti degli editori.
Si tratta del primo rinvio pregiudiziale sull’intelligenza artificiale generativa arrivato alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le conclusioni dell’avvocato generale offrono alla Corte una proposta di interpretazione del diritto europeo e non sono vincolanti. La sentenza potrà seguirne l’impostazione oppure discostarsene: sarebbe quindi prematuro leggere il parere come una decisione definitiva contro Google o come un divieto generale per i chatbot di consultare le notizie.

La controversia nasce in Ungheria. Like Company, che gestisce diversi portali web, ha avviato un’azione contro Google davanti al tribunale regionale di Budapest, rivendicando la tutela delle proprie pubblicazioni attraverso il diritto connesso riconosciuto agli editori di testate giornalistiche. La domanda riguarda l’utilizzo online dei contenuti editoriali all’interno di un servizio capace di ricavare informazioni dal web e trasformarle in risposte conversazionali.
Gemini combina modelli linguistici di grandi dimensioni e funzioni di recupero delle informazioni. La tecnica chiamata Retrieval-Augmented Generation, spesso abbreviata in RAG, permette di affiancare alla generazione del testo la consultazione di contenuti esterni. In termini pratici, davanti a una domanda su un avvenimento recente, il sistema può cercare materiale aggiornato e usarlo come contesto per costruire la risposta. Questo collegamento con il web serve a migliorare l’attualità e l’accuratezza delle informazioni.
Il funzionamento aiuta a delimitare la questione giuridica. Qui l’attenzione è rivolta al recupero degli articoli mentre il servizio prepara una risposta e al loro successivo riutilizzo. L’addestramento dei modelli costituisce un tema distinto, con problemi propri. Confondere questi passaggi renderebbe più difficile capire quali operazioni siano contestate e quali scelte tecniche possano incidere sul rispetto dei diritti editoriali.

Nel parere emergono due situazioni rilevanti. Una riguarda l’accesso illecito ai contenuti, per esempio attraverso l’aggiramento di misure tecniche efficaci come un paywall. L’altra riguarda la riproduzione riconoscibile della forma espressiva dell’articolo nel testo prodotto dal chatbot. Sono profili che interessano fasi differenti: il modo in cui il sistema ottiene il materiale e il modo in cui quel materiale compare nella risposta destinata all’utente.
Il riferimento al paywall rende immediata la prima questione. Un contenuto pubblicato online può essere soggetto a restrizioni di accesso: la sua presenza sul web non equivale a una disponibilità senza condizioni. Per chi sviluppa un servizio di recupero delle informazioni diventa quindi importante conoscere il percorso con cui i documenti vengono acquisiti e le eventuali autorizzazioni. Una risposta ben scritta, da sola, non chiarisce la liceità delle operazioni compiute per produrla.

La seconda questione riguarda il rapporto tra articolo e risposta generata. L’attenzione alla forma espressiva invita a esaminare come viene rielaborato il contenuto: quali formulazioni vengono riprese e quanto il risultato conserva dell’espressione riconoscibile del testo giornalistico. L’argomento trattato, preso isolatamente, non descrive questo rapporto. La valutazione richiede di osservare il materiale utilizzato e l’output effettivamente mostrato all’utente, nel contesto delle circostanze considerate dal giudice.
Per gli editori, questa distinzione può rendere più precisa l’analisi dell’uso dei propri contenuti. Un conto è ricostruire l’accesso a un articolo; un altro è confrontarlo con la risposta di un chatbot. In prospettiva operativa, conservare esempi documentabili di entrambi i passaggi può aiutare a comprendere il comportamento di un servizio. Il parere, in ogni caso, non consente di attribuire automaticamente una violazione a ogni sintesi generata a partire da notizie online.
Per le piattaforme, il caso richiama l’importanza delle scelte compiute lungo l’intera catena di produzione della risposta. La selezione dei siti consultati, la gestione delle condizioni di accesso e i controlli sul testo generato possono avere conseguenze diverse. La qualità di un sistema RAG comprende così anche la capacità di rendere verificabile il rapporto con i documenti recuperati. È una considerazione progettuale, particolarmente rilevante quando il prodotto viene utilizzato per cercare informazioni giornalistiche aggiornate.
Una ricaduta analoga interessa le imprese che integrano servizi generativi nei propri strumenti. Un assistente per preparare rassegne o briefing può consultare fonti esterne attraverso componenti fornite da soggetti diversi. In questi progetti è utile chiarire quali contenuti siano accessibili, su quale base vengano utilizzati e quali controlli esistano sulle risposte. La semplicità dell’interfaccia conversazionale può lasciare sullo sfondo passaggi che meritano attenzione nella scelta e nella configurazione del servizio.
Sul piano editoriale, la controversia mette a fuoco il rapporto tra produzione delle notizie e nuove modalità di consultazione. Quando una persona riceve una risposta direttamente da un assistente, il contenuto giornalistico può diventare un elemento del processo che porta a quella risposta. Il caso offre quindi un riferimento per discutere le condizioni di questo utilizzo, comprese eventuali autorizzazioni e intese commerciali. Dal parere non discendono automaticamente nuovi compensi né uno schema obbligatorio di accordo tra editori e piattaforme.
Anche per i lettori resta utile distinguere tra la risposta del chatbot e il documento giornalistico da cui provengono le informazioni. Consultare l’articolo originale permette di controllare il contesto, la data e le attribuzioni, soprattutto quando una sintesi comprime una vicenda complessa. Questa pratica migliora la lettura delle notizie indipendentemente dall’esito della controversia. La verifica dell’accuratezza e quella del rispetto dei diritti restano valutazioni differenti.
La futura sentenza della Corte chiarirà l’interpretazione del diritto europeo, mentre l’applicazione alla controversia dipenderà dai fatti accertati dal giudice nazionale. Per ora, il contributo del parere è rendere più concrete le domande da porre ai servizi generativi: come accedono agli articoli e che cosa ne riproducono nelle risposte. Su questi passaggi si misurerà una parte importante della compatibilità tra strumenti di consultazione sempre più utili e tutela del lavoro editoriale.
Fonti
- Avvocato generale Corte Ue, uso di articoli attraverso IA può violare diritti editori – Notizie – Ansa.it
- CJEU press release / Opinion Case C-250/25 Like Company
- InfoCuria – Opinion Case C-250/25 Like Company

