Il disegno di legge 1146-B disciplina in modo organico l’uso dell’intelligenza artificiale in Italia e si colloca nel solco del regolamento europeo 2024/1689. È un provvedimento collegato alla manovra, promosso dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Giustizia. Dopo l’approvazione al Senato il 20 marzo 2025, è stato modificato dalla Camera il 25 giugno e trasmesso nuovamente al Senato il 26 giugno 2025. Fin dall’inizio il testo chiarisce che interpretazione e applicazione devono avvenire in conformità al diritto dell’Unione e che non vengono introdotti obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dall’AI Act. La legge stabilisce definizioni coordinate con quelle europee e pone principi come correttezza, trasparenza, proporzionalità e sicurezza da rispettare lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi. Sottolinea inoltre che l’impiego dell’intelligenza artificiale non deve incidere sul metodo democratico né compromettere la qualità del dibattito pubblico.
La governance nazionale è affidata principalmente a due autorità. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha il compito di promuovere lo sviluppo, di definire procedure e di svolgere le funzioni di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio degli organismi che verificano la conformità dei sistemi. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale si occupa invece della vigilanza, esercita poteri ispettivi e sanzionatori e gestisce i profili di cybersicurezza. Rimangono valide le competenze della Banca d’Italia, della Consob e dell’Ivass come autorità di vigilanza del mercato. È istituito anche un coordinamento stabile tra AgID, ACN e Dipartimento per la trasformazione digitale, a cui possono partecipare le autorità finanziarie quando i temi lo richiedono. AgID e ACN gestiscono insieme spazi di sperimentazione in cui testare e sviluppare sistemi conformi, con il coinvolgimento dei ministeri competenti nei casi che riguardano applicazioni a uso militare o giudiziario.
La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale è predisposta da Palazzo Chigi attraverso la struttura competente per innovazione e transizione digitale e viene monitorata con cadenza annuale. Per rafforzare il coordinamento tra amministrazioni, il provvedimento istituisce un Comitato di coordinamento che coinvolge enti, organismi e fondazioni attivi nell’innovazione digitale e nell’intelligenza artificiale. Il comitato è presieduto dalla Presidenza del Consiglio ed è formato da rappresentanti dei principali dicasteri. È previsto che i suoi componenti non ricevano compensi né rimborsi, così da evitare nuovi oneri a carico della spesa pubblica.
Sul fronte sanitario la legge introduce una piattaforma nazionale, gestita da AGENAS, che assume la qualifica di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma fornisce supporto alla presa in carico territoriale attraverso suggerimenti non vincolanti per i professionisti sanitari, alla pratica clinica quotidiana e all’accesso dei cittadini ai servizi delle Case della comunità. I dati trattati sono limitati allo stretto necessario per garantire i servizi. AGENAS è titolare dei trattamenti all’interno della piattaforma e definisce, previo parere del Ministero della Salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’ACN, tipologie di dati, operazioni consentite e misure di sicurezza in linea con il GDPR. La norma stabilisce espressamente che l’attuazione non generi ulteriori oneri per la finanza pubblica.
In materia di sicurezza nazionale, il testo chiarisce che restano escluse dal suo ambito le attività dei servizi di informazione e sicurezza, quelle dell’ACN per la difesa cibernetica, nonché le attività delle Forze armate e delle Forze di polizia. Durante la seconda lettura è stata eliminata la previsione che obbligava a installare i sistemi destinati all’uso pubblico su server collocati esclusivamente nel territorio italiano. Questa modifica riduce vincoli di localizzazione, lasciando intatti però gli obblighi generali di tutela dei diritti costituzionali e i presidi sulla cybersicurezza.
Per il mondo del lavoro, la legge orienta l’uso dell’intelligenza artificiale verso il miglioramento delle condizioni di lavoro e della produttività, nel rispetto della dignità dei lavoratori e della protezione della loro riservatezza. Il datore di lavoro è obbligato a informare i dipendenti ogni volta che l’utilizzo di sistemi incide sull’organizzazione o comporta forme di controllo, in coerenza con l’articolo 1-bis del decreto legislativo 152/1997. Viene inoltre istituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro con il compito di definire strategie nazionali, monitorare l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione e promuovere programmi di formazione specifici sia per lavoratori sia per datori.
Per le professioni intellettuali il disegno di legge prevede che i sistemi siano utilizzati soltanto come strumenti di supporto. La prestazione rimane quindi di prevalente natura personale e intellettuale. I professionisti hanno l’obbligo di comunicare ai clienti le informazioni sui sistemi impiegati, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile.
Un passaggio importante riguarda il diritto d’autore. Il disegno di legge aggiorna la legge n. 633 del 1941 specificando che la protezione si applica alle “opere dell’ingegno umano”, comprendendo in questa categoria anche quelle realizzate con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, purché restino riconoscibili scelte e contributo creativo di una persona. Questo significa che la tutela si estende anche alle opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, purché il risultato sia comunque frutto di scelte, direzione e lavoro creativo di una persona. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, quindi, non esclude la possibilità di riconoscere i diritti d’autore, ma l’apporto dell’autore deve restare determinante. Se un contenuto fosse generato interamente in maniera automatica, senza un reale contributo intellettuale umano, non potrebbe rientrare nella protezione prevista dalla normativa.
Per la pubblica amministrazione viene introdotto un quadro che indirizza l’uso dell’intelligenza artificiale verso obiettivi di efficienza, riduzione dei tempi di risposta e miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. È richiesto che il funzionamento dei sistemi sia conoscibile, che le decisioni siano tracciabili e che la responsabilità rimanga sempre in capo al funzionario o dirigente che adotta l’atto. La legge prevede anche programmi di formazione e misure tecniche e organizzative per favorire un uso responsabile da parte degli uffici pubblici.
Nell’attività giudiziaria la normativa riserva espressamente al magistrato l’adozione dei provvedimenti, l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove. Fino alla piena attuazione dell’AI Act, la disciplina sull’uso di sistemi negli uffici giudiziari è affidata al Ministero della Giustizia, che deve autorizzarne sperimentazioni e applicazioni organizzative. Il testo introduce inoltre una modifica al codice di procedura civile: le cause che riguardano il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale sono di competenza del tribunale in composizione collegiale, con l’obiettivo di garantire un livello di valutazione più ampio.
Un intero capitolo è dedicato agli investimenti e agli incentivi economici. In coerenza con la strategia nazionale, è autorizzata l’attivazione di un plafond fino a un miliardo di euro da destinare a investimenti in capitale di rischio. Tali risorse possono essere impiegate anche tramite fondi di venture capital e sono dirette a sostenere piccole e medie imprese con alto potenziale e altre imprese innovative che abbiano sede operativa in Italia. I settori prioritari sono l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e le tecnologie abilitanti, comprese le tecnologie quantistiche e le reti di telecomunicazioni di nuova generazione. L’attuazione avviene attraverso il Fondo di sostegno al venture capital e include la possibilità di coinvestimenti e partecipazioni indirette. Sono previsti anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dell’ACN negli organi di governo dei fondi, senza riconoscimento di compensi.
Il capitolo delle deleghe legislative affida al Governo dodici mesi di tempo dall’entrata in vigore per adottare uno o più decreti legislativi volti a dare piena attuazione all’AI Act. Le deleghe riguardano la definizione dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori delle autorità competenti e l’aggiornamento della normativa di settore, incluse le disposizioni su servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento. È previsto anche l’utilizzo di disciplina secondaria laddove necessario e vengono richiamati programmi di alfabetizzazione digitale e formazione dedicati all’uso dei sistemi.
Il disegno di legge organizza e rafforza il quadro nazionale, definendo con chiarezza i ruoli delle autorità principali, predisponendo strumenti di indirizzo e monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio, prevedendo una piattaforma sanitaria con garanzie sul trattamento dei dati, stabilendo regole per lavoro, professioni, pubblica amministrazione e giustizia, e introducendo una leva finanziaria consistente a favore delle imprese innovative. La reale efficacia dipenderà però dalla tempestiva emanazione dei decreti attuativi, dalla qualità tecnica delle linee guida e dalla capacità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, così da rispettare le scadenze e gli standard previsti dal regolamento europeo.

